Come gestire un accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale



Possiamo dividere la procedura in due fasi, seguendo i link troverete maggiori spiegazioni, modelli e atti originali che aiutino la comprensione e gestione della procedura passo per passo:

Nelle ipotesi di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, terminata la fase amministrativa, si potrà impugnare il provvedimento dell'INPS attraverso un accertamento tecnico (art. 445 bis cpc) che è condizione di procedibilità della domanda (modello).

Termini per agire:


l'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, per come più volte modificato, da ultimo proprio dallo stesso art. 38 della legge n. 111 del 2011, in commento, secondo cui l'azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dalla reiezione definitiva della domanda;
per le prestazioni assistenziali l'art. 42, c. 3, della legge n. 326 del 2003 prevede invece che la domanda giudiziale debba essere proposta all'autorità giudiziaria, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.


Tuttavia, capita spesso che l'Inps non chiami a visita, cosa fare in questi casi? Ecco quando si potrà procedere comunque con il giudizio (link).

Seguendo il link iniziale troverete come redigere un ATP (atto originale), che tenga conto dell'iscrizione a ruolo e della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disp di att. del cpc - modello (sia per il contributo unificato che per la condanna alle spese sul presupposto dell'attuale importo per il gratuito patrocinio)

Sul punto si suggerisce anche di approfondire la Sent. Cost. n. 241/2017 sull'illegittimità costituzionale dell' u.p. dell'art. 152 disp att cpc

Il giudice fisserà l'udienza con decreto che insieme all'Atp dovrà notificarsi all'Inps.
Avrete inoltre la possibilità di visionare un verbale di udienza, con l'esempio di nomina del CTP, e un originale di comparsa dell'istituto di previdenza .
Qualora l'accertamento del CTU non sia contestato, questa fase si conclude con un decreto di omologa, inappellabile.
In caso contrario, si procederà con la seconda fase.

Come chiarito questa fase è solo eventuale. 
A seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio e conseguente chiusura delle operazioni peritali (decreto), qualora una parte non la condivida, dovrà depositare entro 30 giorni la dichiarazione di dissenso - modello ed entro ulteriori 30 giorni da questa, il deposito del ricorso che introduce la fase di merito (modello).
Il giudice fisserà con decreto l'udienza per la notifica con il termine di deposito della comparsa di costituzione e risposta.
Questa fase si conclude con sentenza.

Proponiamo uno schema che riassuma e sintetizzi alcuni passaggi.



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