Come gestire i disservizi causati dalle compagnie telefoniche

Cosa fare quando una compagnia telefonica ci crea un disservizio, come l'interruzione totale o parziale di internet, o altri secondo quanto previsto dalla Delibera Agcom 73.11.CONS, che ne tipizza alcuni, lasciando con l'art. 12 comma 3 Allegato A, la possibilità di riconoscerne altri.    


Di fronte ad un disservizio, ci sono due possibili strade, che hanno un percorso iniziale comune. La prima cosa da fare, difatti, è inviare una lettera di messa in mora (modello) alla compagnia telefonica (potete farlo anche tramite pec). 

Successivamente è necessario procedere con un tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al Corecom competente.

Seguono due strade diverse, la prima che potremmo definire "conciliativa", la seconda "giudiziale". L'invio del tentativo di conciliazione è il momento prodromico di entrambe le fasi.

In entrambi i casi potrebbe tornare utile scoprire come provare la presenza del disservizio (segui il link)

Ma guardiamo le due fasi da vicino:

Con l'invio del modello UG davanti al Corecom competente territorialmente, si apre una fase conciliativa che consiste nella nomina di un conciliatore e l'invio di una convocazione.

- la procedura si svolge interamente on line 

Al momento dell'udienza, un conciliatore, alla presenza di un delegato delle società di telecomunicazioni, valuteranno la richiesta lamentata. Qualora sia fondata il delegato farà un'offerta, che spesso non è molto vantaggiosa, in tal caso, la si può rifiutare. 
In questo caso verrà redatto un verbale di mancato accordo.

Con il verbale di mancato accordo le alternative sono due, procedere giudizialmente, come vedremo di seguito, oppure, sempre tramite la piattaforma inoltrare il GU14, una sorta di secondo grado.

Anche in questa occasione, all'udienza fissata, verrà effettuato un tentativo di conciliazione, ed anche in quella sede un delegato della compagnia farà un'offerta per concludere la procedura. Qualora riteniate anche questa non congrua potete lasciare all'organismo l'ultima parola. 

in caso di accordo positivo, che valore avrà il verbale di accordo ed in caso di mancato adempimento come procedere all'esecuzione? qui i dettagli.

Come accennavo all'inizio del post, la prima parte (messa i mora e tentativo di conciliazione) è comune ad entrambe. Difatti è condizione di procedibilità anche nel procedimento giudiziale. 

Si tenga conto, che non è necessario che sia concluso il tentativo, basta che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza che si sia concluso. 

Questa fase è comune a tutti i procedimenti giudiziari.

Le ipotesi in cui è possibile incorrere sono molteplici, possiamo aiutarvi nella gestione dei disservizi, potete contattarci all'indirizzo email 
avvocatomaiese@gmail.com

Commenti